Autocertificazione

Dichiarazione sostitutiva di certificazione

L'autocertificazione è una dichiarazione di dati anagrafici o di altri requisiti firmata dall'interessato sotto la propria responsabilità e sostitutiva del certificato rilasciato da un ufficio pubblico.

Cos'è

L'autocertificazione è una dichiarazione che sostituisce definitivamente i certificati rilasciati dalle Pubbliche Amministrazioni nella quale la firma NON deve essere autenticata.

L’autocertificazione è prodotta e sottoscritta direttamente dall'interessato ai sensi degli art. 2 e 46 del DPR 445/2000 che ha necessità di dichiarare dati e informazioni personali alle pubbliche amministrazioni (Questura, Prefettura, Inps, Motorizzazione...) e ai privati gestori di pubblici servizi (Rai, Enel...): questi soggetti hanno l’obbligo di accettarla al posto dei normali certificati (Art. 15 L. 183/2011).

Con la LEGGE 11 settembre 2020, n. 120 lo Stato Italiano ha introdotto un'importante modifica al DPR 445/2000 a favore dei cittadini in seno alle semplificazioni della pubblica amministrazione: ha disposto che anche tutti i soggetti privati (banche, assicurazioni, patronati, professionisti, notai, avvocati, datori di lavoro, società sportive...) sono tenuti ad accettare le autocertificazioni del cittadino in sostituzione dei certificati.

Cosa si può autocertificare:

  • Dati anagrafici e di stato civile;
  • Data e il luogo di nascita;
  • Residenza;
  • Cittadinanza;
  • Godimento dei diritti politici;
  • Stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
  • Stato di famiglia;
  • Esistenza in vita;
  • Nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente;
  • Paternità/maternità;
  • Separazione o comunione dei beni;
  • Tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;
  • Situazione reddituale, economica e fiscale
     Reddito;
     Situazione economica;
     Assolvimento obblighi contributivi;
     Possesso e numero di codice fiscale;
     Possesso e numero di partita IVA;
     Altri dati contenuti nell'anagrafe tributaria;
     Carico familiare;
  • Titolo di studio, qualifiche professionali;
     Titolo di studio;
     Qualifica professionale;
     Titolo di specializzazione;
     Titolo di abilitazione;
     Titolo di formazione;
     Titolo di aggiornamento;
     Titolo di qualifica tecnica;
     Esami sostenuti;
     Appartenenza a ordini professionali;
     Qualità di studente;
     Stato di disoccupazione;
     Qualità di pensionato e categoria di pensione;
  • Posizione giuridica
     Legale rappresentante di persone fisiche e giuridiche;
     Tutore;
     Curatore;
     Non aver riportato condanne penali;
     Non essere a conoscenza di procedimenti penali in corso a proprio carico;
     Non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
     Non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e non aver presentato domanda di concordato;
  • Altri dati
     Posizione agli effetti degli obblighi militari comprese quelle attestate nel foglio matricolare;
     Iscrizione in albi o elenchi tenuti dalle Pubbliche Amministrazioni;
     Iscrizione ad associazioni o formazioni sociali;
     Stato di disoccupazione;

Cosa NON si può autocertificare:

  • Certificati medici sanitari;
  • Certificati veterinari;
  • Certificati di origine;
  • Certificati di conformità CE;
  • Certificati di marchi o brevetti.

A chi si rivolge

  • Cittadini italiani;
  • Cittadini dell'Unione Europea;
  • Cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia, limitatamente ai dati verificabili o certificabili in Italia da soggetti pubblici;
  • Cittadini extracomunitari in procedimenti relativi a materie per cui esiste una convenzione fra il loro Paese d'origine e l'Italia.

L'autocertificazione deve essere accettata:

  • Obbligatoriamente dalla Pubblica Amministrazione e dalle imprese esercenti pubblici servizi.
  • Con la LEGGE 11 settembre 2020, n. 120 lo Stato Italiano ha introdotto un'importante modifica al DPR 445/2000 a favore dei cittadini in seno alle semplificazioni della pubblica amministrazione: ha disposto che anche tutti i soggetti privati (banche, assicurazioni, patronati, professionisti, notai, avvocati, datori di lavoro, società sportive...) sono tenuti ad accettare le autocertificazioni del cittadino in sostituzione dei certificati.

Accedere al servizio

Sei in possesso della C.I.E. o dello SPID?
Consulta la tua posizione anagrafica e scarica l'autocertificazione sempre aggiornata direttamente dall'Anagrafe Nazionale della Popolazione residente.

Non hai SPID?
Compila in autonomia la modulistica, allega sempre copia di un documento di riconoscimento in corso di validità e consegnala all'Ufficio pubblico che te la richiede o al privato che l'accetta.

Nel modello di Dichiarazione sostitutiva di certificazione messo a disposizione dal Comune di Jesi occorre compilare la parte di intestazione con tutti i dati del dichiarante quindi barrare la/le casella/caselle della/delle dichiarazione/dichiarazioni che interessa/interessano compilando anche le parti corrispondenti.

Costi e vincoli

L'autocertificazione è sempre esente da marca da bollo e da diritti di segreteria
GRATUITO

Il cittadino si assume la responsabilità di quanto dichiara e ne risponde penalmente in caso di dichiarazione falsa o mendace come previsto dall'art. 76 del DPR 445/2000 ss.mm.ii.
La Pubblica Amministrazione che riceve una dichiarazione sostitutiva è tenuta ad effettuare controlli sul suo contenuto, qualora risultassero mendaci le dichiarazioni decade immediatamente dai benefici ottenuti e sarà punito ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia.

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